SINTESI BOZZA PROPOSTA DI LEGGE n.1050
d’iniziativa dei deputati DE ROSA, BUSTO, DAGA, MANNINO, SEGONI, TERZONI, TOFALO, ZACCAGNINI, ZOLEZZI
Norme per il blocco del consumo di suolo e la tutela del paesaggio
ART. 1.
(Tutela e contenimento del consumo del suolo).
Si precisano gli obiettivi della legge: 1) la tutela del paesaggio, la conservazione e valorizzazione dei suoli agricoli come previsto dall’art.44 della Costituzione; 2) la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso l’azzeramento del consumo di suolo e l’utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate
ART. 2
(Definizioni)
Definizioni di “aree agricole”, “aree a vocazione ambientale”, “consumo di suolo” e “aree urbanizzate”, con l’obiettivo di circoscrivere il quadro giuridico in maniera accurata su una materia delicata come il governo del territorio.
ART. 3
(Perimetrazione del territorio agricolo e naturale)
Obbligo per i comuni ad individuare in modo univoco le aree di uso agricolo. Li obbliga in altri termini a tracciare una rigorosa suddivisione tra aree urbanizzate, aree agricole e arre avocazione ambientale. Una volta tracciata entro 180 giorni questa delimitazione e trasmessa alla regione di appartenenza e al Ministero dell’Ambiente, tutti i nuovi impegni di suolo dovranno avvenire all’interno del perimetro della città edificata, lasciando all’uso produttivo agricolo tutte le restanti aree.
ART. 4
(Modifiche al codice del paesaggio)
Si restituisce al paesaggio agrario la dignità di elemento costitutivo dell’identità culturale dell’Italia. Esso diviene conseguentemente una categoria di beni vincolati ai sensi dell’art. 142, comma 1, del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42.
ART. 5
(Diritti edificatori)
La legge affronta un tema di grande delicatezza giuridica, quello dei diritti edificatori. Insieme alla perimetrazione dell’edificato, infatti, i comuni dovranno obbligatoriamente riportare tutti i diritti edificatori fino ad allora maturati sul proprio territorio. Nella legislazione urbanistica italiana si intende per “diritto edificatorio” quanto maturato alla emissione del provvedimento abilitativo, lasciando tutte le previsioni edificatorie contenute nei piani urbanistici alla legittima potestà comunale di cancellarle sulla base di rigorose e imparziali motivazioni.
ART. 6
(Previsioni di nuove urbanizzazioni)
Si affronta la possibilità di recuperare alcune delle previsioni urbanistiche contenute negli strumenti vigenti sospesi dalla procedura prevista dall’art.2. I comuni in questo caso dovranno però dimostrare con dati ufficiali e organici l’entità dei fabbisogni abitativi o produttivi da soddisfare e dimostrare altresì, sulla base della ricognizione esaustiva del numero degli immobili dismessi o abbandonati esistenti all’interno del territorio comunale, che non è possibile soddisfare tali esigenze all’interno del perimetro dell’area edificata come stabilito dall’art.2 o negli immobili inutilizzati.
ART. 7
(Finalizzazione degli introiti derivanti dai provvedimenti abilitativi)
Si affronta un tema decisivo, poiché da alcuni anni con la legge 244 del 24 dicembre 2007, i proventi ricavati dai titoli abilitativi potevano essere utilizzati non soltanto per la realizzazione di opere di urbanizzazione ma anche per la spesa corrente. Tale provvedimento legislativo ha rappresentato una delle principali cause della cementificazione del nostro Paese e va conseguentemente abrogato. Nell’art.7 si sancisce la destinazione obbligatoria dei suddetti proventi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico, di acquisizione e realizzazione di aree verdi, di qualificazione dell’ambiente e del paesaggio.
ART. 8
(Ripristino delle regole ordinarie in materia urbanistica)
Si pone un limite all’uso derogatorio all’accordo di programma previsto dall’articolo 34 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all’insieme degli strumenti di negoziazione territoriale. La legge impone che il ricorso all’uso dell’accordo di programma possa avvenire unicamente in conformità agli strumenti di piano paesaggistico e urbanistico vigenti.
ART. 9
(Censimento degli immobili inutilizzati all’interno del territorio comunale)
Predisposizione del “Censimento degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati” esistenti sul territorio, quantificandone caratteristiche e dimensioni per la costituzione di una banca dati sugli immobili da recuperare e valorizzare.
ART. 10
(Censimento delle proprietà pubbliche)
Predisposizione del Censimento delle proprietà pubbliche per avere conoscenza sistematica sullo stato delle proprietà utilizzate per fini istituzionali e proprietà cedute in locazione o inutilizzate. Per gli immobili ceduti in locazione dovrà essere comunicato il titolare del contratto di locazione e le caratteristiche economiche del contratto medesimo.
ART. 11
(Censimento degli immobili privati utilizzati dalle amministrazioni pubbliche)
Conoscenza sistematica dello stato del patrimonio edilizio in locazione alle pubbliche amministrazioni per evidenziare ed eliminare sprechi e regalie clientelari.
ART. 12
(Vendita del patrimonio immobiliare pubblico)
Istituzione banca dati pubblica consultabile sul sito del MEF. Viene vietata l’alienazione di immobili di cui all’articolo 8 prima che sia concluso il censimento. Il MEF, di concerto con le amministrazioni interessate, redige per ogni amministrazione interessata da affitti passivi un piano di rientro basato sulla piena utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica.
ART. 13
(Uso sociale del patrimonio immobiliare pubblico)
Si affronta una questione di grande delicatezza sociale. Il patrimonio immobiliare pubblico deve diventare il volano per facilitare la ripresa economica e produttiva del Paese, affidandolo a imprese sociali, in particolare giovanili, e associazioni. Inoltre, di fronte al dramma dell’assenza di alloggi sociali per le classi sfavorite, per le giovani coppie e per gli anziani, l’articolo impone che il riuso del patrimonio pubblico sia finalizzato prioritariamente alla soddisfazione dei gravi disagi abitativi. Soltanto dopo questa fase pubblicistica, da effettuarsi mediante le più ampie forme di pubblicizzazione, lo Stato potrà procedere alla vendita degli immobili non utilizzabili a questo fine.
ART. 14
(Tutela del territorio non urbanizzato)
L’art.14 torna sul tema delle politiche di sostegno e salvaguardia delle attività agricole, regolamentando aspetti relativi tutela del paesaggio, dell’ambiente, dell’ecosistema, dei beni culturali e dell’interesse storico-artistico, storico-architettonico, storico-testimoniale, del patrimonio edilizio esistente.
ART. 15
(Esenzione dal pagamento dell’Imposta municipale)
Si cancella l’obbligo del pagamento dell’IMU per gli immobili strumentali al funzionamento delle attività agricole.
ART. 16
(Disposizioni di carattere finanziario e sanzionatorio)
ART. 17
(Disposizioni transitorie e finali)
Gli ultimi due articoli, sono infine destinati alla precisazione delle disposizioni di carattere finanziario e sanzionatorio (art. 16) e delle disposizioni transitorie e finali (art. 17).
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