Di seguito il testo integrale dell’incredibile risposta del sottosegretario De Vincenti alla mia interpellanza sugli scandali Expo legati al nucleare italiano.
CLAUDIO DE VINCENTI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico:
Signor Presidente, gli interpellanti pongono una serie di quesiti ai quali cercherò di dare risposta singolarmente.
Relativamente al primo quesito, si evidenzia come il Ministero dello sviluppo economico, pur essendo titolare di un potere di indirizzo di azione sul processo di decommissioning nucleare, non si sostituisce nei ruoli e nelle responsabilità operative che attengono a Sogin Spa, né nei rapporti intercorrenti tra Sogin Spa e i propri appaltatori, che rimangono regolati dalla legislazione corrente.
Inoltre, come comunicato anche dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’impianto oggetto della richiesta degli onorevoli interpellanti è soggetto a valutazione di impatto ambientale.
Il relativo procedimento si è concluso con il decreto VIA del 19 settembre 2008, positivo con prescrizioni, e la verifica di ottemperanza di dette prescrizioni è assicurata dalla competente Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero da ultimo citato, cioè il Ministero dell’ambiente.
Ad ogni buon conto, per quanto attiene all’affidamento dei lavori per il Cemex di Saluggia alla cordata Maltauro-Saipem – fermo restando che la qualificazione ai fini dell’aggiudicazione dei lavori avviene nell’ambito delle procedure previste dalla legge e, soprattutto, con riferimento alla specifica opera da realizzare – si rappresenta che le due aziende hanno una storia industriale di rilievo.
Il Gruppo Maltauro – attivo sin dal 1921 – riunisce società finanziarie e industriali, operanti prevalentemente nel settore delle costruzioni e dell’edilizia e nel campo della soluzione di problemi ambientali. Le società del gruppo sono parte di varie associazioni e organismi, che ricordo: AGI (Associazione Imprese Generali), ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), e sono state tra le prime imprese qualificate all’esecuzione di lavori pubblici dalle Società Organismi di Attestazione (SOA).
Per ciò che riguarda Saipem Spa – società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’ENI Spa –, quest’ultima è, invece, leader mondiale nel settore dei servizi per l’industria petrolifera onshore e offshore.
Quanto al secondo quesito, si evidenzia che il nuovo Cda di Sogin Spa, secondo quanto riferito dalla stessa società, a valle di una specifica due diligence, ha avviato attività di audit aventi ad oggetto le procedure di affidamento dei contratti, che vedono presenti, a vario titolo, le imprese coinvolte nelle indagini in corso da parte della procura della Repubblica di Milano e che, comunque, più in generale, Sogin Spa ha adottato un proprio regolamento, volto a disciplinare le modalità operative di gestione delle attività di ricerca, selezione ed assunzione del personale, nel rispetto anche dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, previsti dall’articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008.
Pertanto, la società, indipendentemente dagli esiti delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria, ha già confermato di aver adottato spontaneamente iniziative orientate alla qualità e alla trasparenza.
Quanto al terzo quesito, si evidenzia come in materia nucleare occorra una specifica preparazione tecnica, idonea strumentazione, formazione, informazione e addestramento, oltre ad una approfondita conoscenza dei progetti e piani operativi autorizzati ed approvati per la disattivazione del sito.L’ISPRA – e successivamente sarà l’ISIN – svolge da tempo, in qualità di autorità di controllo per la sicurezza nucleare e per la radioprotezione, funzioni istituzionali di vigilanza delle attività sui siti nucleari. Peraltro, pur essendo l’ISPRA un ente vigilato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato allo stesso tempo riconosciuto, da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale ente che svolge un ruolo di centrale rilevanza nelle materie afferenti il settore nucleare.
Al riguardo, ricordo che nel decreto legislativo n. 45 del 2014, recante «Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», e nello schema di disegno di legge concernente la «Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna 1’8 luglio 2005, e norme di adeguamento all’ordinamento interno» – il cui iter di approvazione è ancora in corso –, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha proposto un ampliamento dei poteri di controllo dell’ISPRA (ISIN) nell’ambito della materia nucleare.
Anche il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al riguardo, fa presente che al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché delle relative procedure di controllo, la disciplina nazionale e comunitaria prevede verifiche inter pares internazionali da parte dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Le verifiche riguardano anche l’Autorità di regolamentazione competente. Tali attività di verifica devono essere effettuate almeno ogni dieci anni.
Ovviamente ciò non preclude la possibilità di verifiche temporalmente più ravvicinate. In ogni caso, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare rende noto che ha in corso approfondimenti sull’adeguatezza delle procedure di controllo dell’ente di controllo tecnico ISPRA-Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale, per individuare e colmare eventuali carenze in considerazione della concomitante fase di istituzione dell’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, che è l’ISIN che ho già citato. Inoltre, per i necessari controlli, il Ministro potrà avvalersi del comando carabinieri per la tutela dell’ambiente, dotato di apposita sezione specializzata nel contrasto dell’inquinamento da sostanze radioattive, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Per quanto attiene al quarto quesito, si precisa quanto segue. L’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto Cemex è stata rilasciata con decreto ministeriale del 23 dicembre 2010 e prevede che l’impianto venga realizzato entro quattro anni dall’approvazione del Rapporto Particolareggiato di Progetto (RPP), il cui iter non si è ancora concluso da parte di ISPRA, anche se la procedura può ormai considerarsi in fase finale. Il contratto di appalto per la progettazione e la realizzazione dell’impianto Cemex è stato formalizzato il 26 febbraio 2013. In base al cronoprogramma contrattuale, il termine per lo sviluppo del progetto esecutivo è previsto nel secondo trimestre del 2014. La durata complessiva dei lavori, stabilita nel contratto, è pari a 1.260 giorni naturali e consecutivi. Ad oggi è ancora in corso lo sviluppo della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore e, pertanto, la consegna delle aree e l’avvio della fase realizzativa sono state riprogrammate nel quarto trimestre del 2014.
Quanto al quinto quesito, rappresento che l’articolo 133 del decreto legislativo n. 230 del 1995 prevede l’istituzione presso il Ministero della sanità, della salute, scusatemi, di una commissione permanente sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, avente il compito, tra gli altri, di informare e aggiornare regolarmente la popolazione che rischia di essere interessata dall’emergenza radiologica, sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili nonché sui comportamenti da adottare in caso di emergenza radiologica.
Si precisa, inoltre, che nel caso di eventi incidentali negli impianti nucleari la tutela della pubblica incolumità è affidata, secondo quanto previsto nel decreto legislativo citato, alle misure previste in appositi piani di emergenza. La redazione di detti piani di emergenza è curata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, cui spetta la gestione del sistema di allertamento nazionale.
Si specifica che nei piani di emergenza si prevedono le modalità di comunicazione degli eventi incidentali al Dipartimento della protezione civile e i flussi di comunicazione con la struttura tecnica centrale, le strutture operative nazionali e le regioni. I piani di emergenza trovano applicazione anche nel caso di eventi occorsi in impianti posti al di fuori del territorio nazionale o, comunque non preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale. Pertanto si ritiene che al di là di campagne informative – peraltro sempre utili – il sistema istituzionale offra adeguate garanzie di presidio informativo.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, inoltre, comunica che, ad oggi, tutti gli impianti nucleari in dismissione gestiti dalla Sogin Spa, hanno ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni. Per la centrale nucleare di Garigliano, con decreto dell’ 8 novembre 2011, è stato istituito dal Ministero citato l’Osservatorio ambientale in presidio permanente, che è responsabile della supervisione di tutte le attività relative alla dismissione dell’impianto. Inoltre per il «parco nucleare piemontese» è stato istituito con la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5, il «tavolo di confronto e trasparenza e partecipazione sulle attività di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili» per il quale è prevista la partecipazione anche degli «organismi di rappresentanza degli interessi diffusi».
Per quanto, infine, concerne la richiesta di eventuali interventi a livello normativo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ricorda che in base all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2014, è già previsto che lo stesso Ministero e il Ministero dello sviluppo economico assicurino le necessarie occasioni di effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Infine, quanto al quesito successivo, si rappresenta che il procedimento normativo che disciplina il percorso procedimentale volto alla ricerca ed individuazione del sito più idoneo per l’ubicazione del deposito nazionale è stato tracciato con il decreto legislativo n. 31 del 2010, recante la «Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99» (e specificamente l’articolo 27 del decreto legislativo citato).
Invero, l’unica disposizione che menziona un onere di pubblicazione – peraltro gravante su Sogin – è il comma 3 del citato articolo 27, che prevede, per l’appunto, l’onere di tempestiva pubblicazione e diffusione della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (carta quest’ultima che dovrà essere redatta da Sogin Spa sulla base dei criteri che verranno definitivamente elaborati da ISPRA).
In ogni caso, ad oggi, ISPRA non ha ancora definito i criteri di idoneità, pur avendo trasmesso ai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente una versione preliminare del documento, precisando che i contenuti dovevano essere sottoposti, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 153 del decreto legislativo n. 230 del 1995, ad una ulteriore fase finale di consultazione tecnica a partire dal mese di gennaio 2014.
Secondo quanto riferito da ISPRA a dicembre 2013 tale fase di consultazione prevede la trasmissione della guida tecnica all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, al Consiglio nazionale delle ricerche, all’Istituto superiore di sanità, all’Istituto geografico militare e all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile perché possano formulare, nel periodo di 45 giorni, eventuali osservazioni.
La guida tecnica verrà peraltro trasmessa anche a Sogin Spa in qualità di soggetto attuatore ai sensi del decreto legislativo n. 31 del 2010 e successive modifiche, per eventuali motivate proposte di modifica. In tale nota ISPRA, inoltre, manifestava la propria intenzione di pubblicare sul proprio sito web, salvo diverso avviso da parte di Ministeri, l’attuale versione della guida tecnica, in un’ottica di trasparenza e di informazione del pubblico. Tale intenzione è stata confermata da ISPRA, che, in un apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico redatta proprio in relazione dell’interpellanza di cui oggi parliamo, ha reso noto che la fase di consultazione sulla guida tecnica si è conclusa il 28 febbraio scorso.
A partire da tale data è stato possibile per l’istituto avviare la valutazione delle osservazioni, dei commenti e delle motivate proposte di modifica ricevute, al fine di predisporre la versione definitiva. L’istituto è ora in grado di procedere all’emanazione della guida tecnica n. 29 con la sua pubblicazione sul proprio sito web, che avverrà nei prossimi giorni.
Lo stesso istituto, per quanto di competenza, precisa che a valle dell’approvazione del progetto particolareggiato, in attesa di approvazione, lo ricordo, da parte dello stesso ISPRA, viene svolta dal medesimo la vigilanza sulla progettazione esecutiva e sulle attività realizzative, ivi inclusi gli aspetti di attuazione del programma di garanzia di qualità. In merito agli eventuali rischi sull’ambiente e sulla popolazione, nel caso in cui l’impianto non venisse realizzato, sempre ISPRA comunica che, allo stato, i rifiuti liquidi radioattivi ad alta attività sono stoccati in condizioni di sicurezza in una struttura bunkerizzata di recente realizzazione, denominata nuovo parco serbatoi. Resta comunque prioritaria la realizzazione di un impianto di condizionamento di detti rifiuti in quanto l’inglobamento degli stessi in una matrice solida qualificata è condizione necessaria alla loro definitiva messa in sicurezza, anche ai fini del conferimento al deposito nazionale.
No Comment