Energia

Risoluzione M5S su centrali biogas/biomasse

Presentata Risoluzione in Commissione VIII Ambiente in relazione alle autorizzazioni per le costruzioni di centrali biogas/biomasse.

Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-00084

Lunedì 5 agosto 2013, seduta n. 65

Centrale a biomassepremesso che:

i contenuti della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili sono stati disattesi nell’atto di recepimento da parte dello Stato italiano ma soprattutto nella stesura delle leggi regionali che hanno il compito di regolamentare la materia in tema di iter autorizzativi. Sono stati infatti molteplici i pronunciamenti della Corte costituzionale con i quali queste sono state contestate in toto o parzialmente su aspetti fondamentali;
detti pronunciamenti però sono spesso arrivati in maniera tardiva e sono intervenuti quando molte autorizzazioni erano state già concesse o addirittura, come nel caso della regione Marche, le centrali già costruite ed entrate in funzione. Da un’attenta analisi di tali pronunciamenti si evince che le omissioni hanno riguardato soprattutto:
gli aspetti legati alla comunicazione e alla informazione dei cittadini, come invece previsto dall’articolo 14 comma 6 della direttiva europea e come stabilito dalla Convenzione di Aarhus approvata con la decisione 2005/370/CE (sentenza n. 93 del 2013, regione Marche);
la necessità di individuare correttamente nell’ambito del territorio regionale le aree non idonee all’installazione di centrali biogas e/o biomasse secondo quanto dettato dall’articolo 16 punto 4, del decreto ministeriale con il quale sono state dettate le linee guida per le autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, o l’esistenza di particolari condizioni di inquinamento da altre fonti (sentenza n. 85 del 2012, regione Veneto);
norme di semplificazione delle autorizzazioni che hanno escluso alcuni progetti ai procedimenti di VIA che in base alla Direttiva europea 2011/92/UE dovrebbero invece riguardare tutti gli impianti di qualsiasi tipo e potenza (sentenza n. 93 del 2013 regione-Puglia);
le inadempienze da parte delle regioni hanno portato ad esempio alla realizzazione di centrali in comuni già sottoposti a procedura di infrazione da parte dell’Europa per superamento del limite imposto delle concentrazione delle PM 10 per più di 35 giorni l’anno. Una situazione paradossale che non viene sanata nemmeno quando, in conseguenza dei pareri della Corte, le regioni si vedono costrette a formulare delle modifiche alle proprie leggi. Tutto questo naturalmente a discapito dei cittadini che si ritrovano a dover convivere con le centrali e con la consapevolezza di aver subito un danno ingiusto rafforzata dall’ufficialità dei pareri espressi. Un danno che risulta essere sia di tipo sanitario che di tipo patrimoniale visto che inevitabilmente gli immobili localizzati nei pressi delle nuove centrali subiscono una diminuzione del loro valore e che le produzioni agricole, condotte magari con metodi biologici, realizzate in un raggio di diversi chilometri possono perdere le certificazioni di qualità conquistate con anni di lavoro e impegno;
segnaliamo che nella regione Umbria è tuttora vigente una legge che regolamenta gli 
iter autorizzativi per la realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili che presenta le stesse criticità rilevate dalla Corte costituzionale nel recente pronunciamento sulla legge della regione Marche;
la costruzione di questo tipo di centrali, in maniera particolare nel caso di potenze pari o superiori a 1 MW, non rappresentano affatto un’opportunità per le attività agricole del territorio ma anzi ne possono determinare un impoverimento devastante. Pensiamo soprattutto all’alterazione del mercato dell’affitto dei terreni che vedono triplicare il loro canone a discapito delle aziende, soprattutto a vocazione zootecnica, che non riescono ad essere più concorrenziali perdendo così la disponibilità dei terreni stessi;
non esiste un controllo sulla provenienza dei materiali utilizzati per la produzione di energia e non sono previsti studi preliminari per determinare il livello di approvvigionamento possibile nell’area interessata dall’insediamento delle centrali. Di conseguenza nella quasi totalità dei casi si assiste al prelievo degli stessi in stazioni distanti dal centro di produzione di energia determinando un valore negativo nel bilancio delle emissioni di CO
2 andando in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva 28/2009/CE nella quale si indica in maniera molto esplicita che anche in progetti di questo tipo uno degli obiettivi principali da raggiungere è la riduzione dell’emissione di gas clima-alteranti e a quanto enunciato nel COM 10 Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dove è stato affermato con chiarezza che bisogna tenere in forte considerazione il bilancio totale delle emissioni compresa la produzione di CO2 nell’atto di trasportare il materiale per l’alimentazione delle centrali;
in molti casi mancano le indicazioni per regolamentare le modalità di smaltimento e gestione del così detto digestato ossia del materiale che resta dopo la fermentazione anaerobica che avviene all’interno delle centrali. Questo infatti contiene una altissima concentrazione di nitrati e a fronte di una produzione di circa 15 mila tonnellate all’anno può essere utilizzato come ammendante solo in quantità limitate per non rischiare di ottenere l’effetto contrario ossia di rendere sterili i terreni;
non ultimo si segnala il problema dell’emissione in atmosfera di circa 10 tonnellate annue di ossidi di azoto (NOx) in atmosfera per impianto a biogas da 1 MW di energia di picco (30 tonnellate di NOx per analogo impianto a biomasse legnose), emissioni importanti di ossidi di zolfo (SOx) e altri gas con i noti effetti sull’incremento del particolato secondario (PM2.5 in particolare);
l’articolo 117 della Costituzione recita che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». Mentre nell’articolo 120 si legge che «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica»,

impegna il Governo

nell’ambito delle sue competenze a monitorare i procedimenti autorizzativi per la realizzazione delle centrali che producono energia da fonti rinnovabili quali biogas, biomassa ed eolico con particolare riferimento al rispetto delle linee guida per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili valutando la sussistenza dei presupposti per intervenire ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione ogniqualvolta si rilevi il rischio di violazioni della normativa comunitaria o un pericolo grave per la sicurezza o l’incolumità pubblica.

(7-00084) «TerzoniFantinatiZolezziBustoDagaDe RosaManninoSegoniTofalo».

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=5481&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE%27

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