Mirko Busto Blog » Costituzione http://mirkobusto.net Cittadino portavoce alla Camera dei Deputati Sun, 03 Aug 2014 05:28:23 +0000 it-IT hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.9.1 Salviamo la Costituzione – materiali http://mirkobusto.net/salviamo-la-costituzione-materiali/ http://mirkobusto.net/salviamo-la-costituzione-materiali/#comments Wed, 23 Jul 2014 05:01:25 +0000 http://mirkobusto.net/?p=2699 Salviamo la Costituzione – testo ]]> Ci attendono giorni durissimi per salvare la Costituzione Italiana.

Oggi il progetto delle riforme costituzionali è al Senato dove stiamo facendo c-ostruzionismo.

Poi la lotta passerà alla Camera.

Quello che serve veramente è fare informazione su temi tanto delicati e a volte tecnici.

Cercano di distrarvi con la tv la crisi, ma voi ne parlerete nei gruppi, organizzerete banchetti e serate a tema.

Per questo motivo ho raccolto in questo post immagini prese dalla rete e un link utile per capire la gravità della situazione.

Facciamo rete!

Salviamo la Costituzione – testo

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Senato ElettivoIl volantino ufficiale

volantino #SenatoElettivo M5S

 

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Appunti da #colpodistato in corso http://mirkobusto.net/appunti-da-colpodistato-corso/ http://mirkobusto.net/appunti-da-colpodistato-corso/#comments Tue, 04 Feb 2014 16:25:52 +0000 http://mirkobusto.net/?p=1619 in salvo) e ho scritto alcuni spunti su Costituzione, Governo e diritto di resistere. 04/02/2014 pomeriggio Il Senato dice no al Politometro proposto dal Movimento, alla Camera ci aspetta il consueto voto blindato dalla fiducia. Ci chiediamo, durante questo #colpodistato strisciante nel quale il Governo lobbista in carica comanda in barba alla correttezza costituzionale, �...]]> Colpo di stato in corso, poltrone

Come vi comportereste durante un colpo di Stato? Oggi ho ripreso in mano la Costituzione (sì, quella per cui il MoVimento è salito su un tetto, riuscendo così a metterla in salvo) e ho scritto alcuni spunti su Costituzione, Governo e diritto di resistere.

04/02/2014 pomeriggio
Il Senato dice no al Politometro proposto dal Movimento, alla Camera ci aspetta il consueto voto blindato dalla fiducia. Ci chiediamo, durante questo #colpodistato strisciante nel quale il Governo lobbista in carica comanda in barba alla correttezza costituzionale, è giusto resistere? Ed in quale modo?
A nostro parere il diritto di resistere a un potere non più legittimo è sancito dalla stessa Costituzione Italiana, essendo questo una delle garanzie costituzionali in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti. Sin dall’articolo primo, il diritto a resistere a un’oppressione ad opera dei governanti è implicitamente legittimato proprio dal principio primo di sovranità popolare. Se questa viene offesa e silenziata, una protesta resiliente (da alcuni chiamata anche disobbedienza civile) è legittima e auspicabile. Facciamo rete per una #NuovaResistenza!

04/02/2014 mattina
L’onestà andrà di moda, chi lo ripete da tempo se non #M5S? A richiedere un cambiamento culturale come quello che propongono i cittadini del MoVimento arriva adesso anche la Commissione Europea. Dal Sole 24 Ore: “l’esecutivo comunitario denuncia tra le altre cose la mancanza di una regolamentazione delle lobbies, di troppe leggi ad personam, e della mancata piena trasposizione di una direttiva europea per combattere la corruzione nel settore privato”. Alla luce di quanto sopra, sono proprio curioso di sapere se Governo e maggioranza proveranno anche oggi a gettare discredito sulle nostre azioni gandhiane in Parlamento. Vi chiedo e chiedo loro, cosa rimane ai cittadini quando si ritrovano a vivere in uno stato che scivola sempre più verso la cleptocrazia (governo a scopo di rapina caratterizzato da tassazione massiccia e scarsi risultati economici)? Non siamo forse in presenza di un legittimo diritto di resistenza da esercitarsi da parte del popolo nei confronti di una classe politica che ha fallito il suo compito storico? Fantasia, passione per i beni comuni, attivismo in gruppo! In alto i cuori – Lift up your hearts.

Mirko Busto – portavoce M5S alla Camera

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Cittadini contro il comitato per la riforma della Costituzione http://mirkobusto.net/cittadini-contro-il-comitato-la-riforma-della-costituzione/ http://mirkobusto.net/cittadini-contro-il-comitato-la-riforma-della-costituzione/#comments Fri, 06 Sep 2013 09:22:48 +0000 http://mirkobusto.net/?p=836 Oggi Venerdì 6 settembre 2013 è iniziata alla Camera la discussione del DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE “Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali” (approvato, in prima deliberazione, dal Senato). Come ricorderete grazie al c-ostruzionismo dei parlamentari M5S si è evitato che questa discussione avvenisse in fretta e furia nei primi giorni di agosto, ma ora il tempo è arrivato e bisogna far sentire forte la nostra voce nelle piazze italiane a difesa della Costituzione. Sia chiaro, il Movimento 5 Stelle non è contrario aprioristicamente a qualsiasi riforma della Costituzione del 1948 e propone inv...]]> Costituzione italianaOggi Venerdì 6 settembre 2013 è iniziata alla Camera la discussione del DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE “Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali” (approvato, in prima deliberazione, dal Senato).

Come ricorderete grazie al c-ostruzionismo dei parlamentari M5S si è evitato che questa discussione avvenisse in fretta e furia nei primi giorni di agosto, ma ora il tempo è arrivato e bisogna far sentire forte la nostra voce nelle piazze italiane a difesa della Costituzione.

Sia chiaro, il Movimento 5 Stelle non è contrario aprioristicamente a qualsiasi riforma della Costituzione del 1948 e propone invero anche alcune puntuali riforme, A NOSTRO AVVISO NECESSARIE per migliorare il funzionamento delle nostre istituzioni. Il MoVimento 5 Stelle è però radicalmente contrario all’iter di modifica proposto dal partitone PD-PDL che mira a rendere più sbrigativo il processo di modifica esautorando il ruolo stesso del Parlamento.

Purtroppo non abbiamo molto tempo per far sentire la nostra voce – anche queste sono le armi messe in campo dal potere partitico che tiene oggi in ostaggio l’Italia – Per questo invitiamo tutti gli attivisti, i membri dei meetup nazionali e locali, delle liste civiche, i cittadini liberi di tutto il Paese, in tutte le piazze d’Italia, perché sia un autunno caldissimo a difesa della nostra dignità costituzionale: con banchetti, gazebo, eventi, materiale informativo per i cittadini che, distratti da beghe giudiziarie altrui, vengono tenuti all’oscuro del trappolone che sta scattando ai danni della nostra #Costituzione e del nostro futuro assetto istituzionale.

Personalmente vi aspetto nel pomeriggio di domani 7 settembre a Vercelli in Piazza Cavour per discutere insieme delle problematiche sopradescritte!

Per completezza d’informazione vi allego l’articolo 138 della Costituzione ed il DDL così come giunto alla Camera dopo esser stato approvato al Senato.

Vostro Portavoce Mirko Busto

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Articolo 138 Costituzione
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

* * *
Testo del disegno di legge costituzionale n. 1359 approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica ed ora in discussione alla Camera dei deputati

Art. 1.
(Istituzione del Comitato parlamentare).

1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di seguito denominato «Comitato», composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Oltre ai componenti nominati fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.

2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla predetta designazione, i Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri di cui al presente comma.

3. La prima riunione del Comitato ha luogo non oltre i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Nella prima seduta il Comitato elegge due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno, e due segretari, un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato a uno. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

5. L’Ufficio di Presidenza del Comitato è composto dai Presidenti, dai vicepresidenti e dai segretari, e integrato, in sede di programmazione dei lavori, dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

6. I componenti del Comitato non possono essere sostituiti con altri senatori o deputati, neppure per una singola seduta.

7. Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale.

Art. 2.
(Competenze e lavori del Comitato).

1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, nonché, in materia elettorale, esclusivamente i conseguenti progetti di legge ordinaria concernenti i sistemi di elezione delle due Camere.

2. Il Comitato esamina o elabora, in relazione ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 1, anche le modificazioni, strettamente connesse, ad altre disposizioni della Costituzione o di legge costituzionale.

3. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 1, presentati alle Camere a decorrere dall’inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori. Assegnano al Comitato anche i progetti di legge in materia elettorale di cui al comma 1.

4. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Salvo quanto previsto dal primo periodo, il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali e sospensive nonché proposte di non passare all’esame degli articoli.

5. I Presidenti del Comitato nominano uno o due relatori e, in tal caso, un senatore e un deputato. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione di conclusione dell’esame.

6. Il Comitato, concluso l’esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 3, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell’esame.

7. Entro i termini fissati d’intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del comma 6, sui quali si pronuncia il Comitato.

8. Al fine di rispettare i termini di cui all’articolo 4, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all’organizzazione dei lavori e delle sedute dell’Assemblea.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai progetti di legge ordinaria di cui al comma 1.

10. Il Comitato dispone, anche ai sensi del comma 4, secondo periodo, la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma.

Art. 3.
(Lavori delle Assemblee).

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l’iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge ordinaria in materia elettorale all’ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4.

2. Il Comitato è rappresentato nella discussione dinanzi alle Assemblee di ciascuna Camera da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi.

3. Nel corso dell’esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l’inizio della discussione generale, i componenti dell’Assemblea possono ripresentare gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente e presentare emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate ai sensi dell’articolo 2, comma 7, ovvero al testo trasmesso dall’altra Camera. Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a settantadue ore prima dell’inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l’inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Art. 4.
(Organizzazione dei lavori).

1. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui all’articolo 2, comma 1, sono organizzati in modo tale da consentirne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato, entro sei mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale esaminati in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico.

3. In prima deliberazione, l’Assemblea della Camera che procede per prima all’iscrizione del progetto di legge costituzionale all’ordine del giorno ne conclude l’esame nei tre mesi successivi alla data della trasmissione di cui al comma 2. Il progetto di legge approvato è trasmesso all’altra Camera, che ne conclude l’esame entro i successivi tre mesi. I termini per la conclusione delle ulteriori fasi dell’esame delle Assemblee sono fissati d’intesa dai Presidenti delle Camere.

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di quarantacinque giorni e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

5. Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui all’articolo 2, comma 1, esaminati in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d’intesa tra loro, i termini di conclusione dell’esame dei progetti di legge di cui al presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo.

Art. 5.
(Referendum).

1. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a referendum popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al referendum siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 6.
(Ambito di applicazione del procedimento).

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai progetti di legge assegnati al Comitato nei termini di cui all’articolo 2, comma 3, nonché a quelli elaborati dal Comitato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2.

2. Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme previste dalla Costituzione.

Art. 7.
(Cessazione delle funzioni del Comitato).

1. Il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali e di quelle ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 8.
(Spese di funzionamento).

1. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 9.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

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DL 69 – Lavori parlamentari – iter e strategie http://mirkobusto.net/dl-69-lavori-parlamentari-iter-strategie/ http://mirkobusto.net/dl-69-lavori-parlamentari-iter-strategie/#comments Thu, 25 Jul 2013 15:20:34 +0000 http://mirkobusto.net/?p=509 Mirko Busto e Angelo Tofalo Da alcune settimane è in discussione alla Camera dei deputati il disegno di legge di  “Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (ac 1248) cosiddetto “Decreto del Fare” presentato il 21 giugno 2013. Si tratta in buona sostanza di un Decreto omnibus, ossia un decreto-legge contenente norme disparate riguardanti settori e necessit�...]]> parlamento aperto #dl69 #dlfare

Mirko Busto e Angelo Tofalo

Da alcune settimane è in discussione alla Camera dei deputati il disegno di legge di  “Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (ac 1248) cosiddetto “Decreto del Fare” presentato il 21 giugno 2013.

Si tratta in buona sostanza di un Decreto omnibus, ossia un decreto-legge contenente norme disparate riguardanti settori e necessità urgenti di diversa tipologia.

Come dispone la nostra Costituzione un decreto legge è un provvedimento provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana (nonché regolato ai sensi dell’art. 15 della legge n. 400/1988).

Articolo 77 Costituzione

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. 

E’ da segnalare come negli ultimi decenni nel “conflitto” tra principio di rappresentatività ed esigenze della governabilità, sono queste ultime ad aver avuto la meglio, ed il decreto-legge è diventato di fatto lo strumento utilizzato dai Governi dei vari colori politici, per percorrere una corsia preferenziale per fare approvare nel più breve tempo possibile i propri disegni di legge (cosiddetto abuso del decreto-legge), allontanandosi vistosamente dall’impianto del Costituente, che aveva pensato al decreto-legge quale strumento straordinario in casi di necessità ed urgenza. Si tratta in breve del cosiddetto abuso della decretazione d’urgenza, che nel tempo ha sempre più privato il Parlamento dell’esercizio della funzione legislativa.

Il Dl 69 è approdato in Commissione V Bilancio martedì 2 luglio 2013 inaugurando il suo iter parlamentare per la conversione.

Durante il lavoro in Commissione sono stati presentati 2200 emendamenti di cui 500 del Movimento 5 Stelle e più di 700 della maggioranza. Vista la mole delle proposte emendative si è deciso di ridurne il numero e noi ne abbiamo presentati circa 80.
Da qui si è lavorato per 3 notti e 3 giorni e non ci è stato approvato quasi nessun emendamento importante, anzi è capitato di vedere i presidenti che non alzavano neanche la testa per guardare/contare i voti favorevoli, contrari e astenuti agli emendamenti ma che davano l’esito coincidente con il loro parere di relatori e su questo abbiamo inviato lettere scritta alla Presidente Boldrini.
Non paghi ci è stato chiesto di ridurre ulteriormente il numero degli emendamenti. Dopo trattative estenuanti per ridurre gli emendamenti, siamo arrivati a 8 (otto!) irrinunciabili.

Nulla da fare. La somma degli interessi particolari e i delicati equilibri del Partitone han prevalso, di nuovo. Rappresentando noi il 25% non potevamo accettare altri ridimensionamenti del nostro lavoro ed il Governo ha così chiesto la fiducia.

La questione di fiducia è un istituto della forma di Governo parlamentare riservato al Governo, non previsto in Costituzione, ma disciplinato dai regolamenti interni della Camera (art. 116) e, in modo più succinto, del Senato nonché dalla legge n. 400/1988.

L’istituto della Fiducia fa decadere la possibilità di emendare il testo, ossia decadono tutti gli emendamenti proposti.

A questo punto rimanevano in piedi solo gli ordini del giorno. Disciplinati dall’articolo 88 e seguenti del Regolamento della Camera, gli ordini del giorno non sono ovviamente degli emendamenti, non toccano il testo approvato, ma si limitano ad esprimere una direttiva politica al Governo: l’ordine del giorno che può essere proposto da ciascun parlamentare può difatti impegnare il Governo ad interpretare una legge in un certo qual modo o ad adottare delle leggi tramite alcuni provvedimenti di attuazione; inoltre può sottolineare alcuni aspetti specifici della materia in esame verso i quali indirizzare l’azione governativa. A sua volta il Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno, accogliendoli, non accogliendoli o accogliendoli solo come raccomandazione ovvero con modifiche al testo. In altri termini anche se posta la questione di fiducia i singoli parlamentari possono presentare ordini del giorno che vanno esposti e votati.  Come recita il suddetto art. 88 del Regolamento “Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l’approvazione dell’ultimo articolo, ma prima della votazione finale […] non possono essere presentati o.d.g. che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti”

Nel contempo il Movimento ha chiesto al Governo di spostare a settembre l’analisi del DDL di Revisione Costituzionale e la legge di delegazione europea (per avere maggiore attenzione opinione pubblica e per poter avere il tempo idoneo a studiare ed analizzare i provvedimenti) ed in quel caso avremmo potuto ridurre i tempi di discussione degli odg. Di fatto il Governo del Partitone non ha recepito le nostre richieste e quindi abbiamo optato per la strada dell’ostruzionismo parlamentare -che in questi casi è l’ultimo strumento che l’opposizione parlamentare dispone per far sentire la propria voce – ovvero si è deciso che ogni deputato del gruppo M5S dovrà presentare un ordine del giorno e prepararsi un intervento di 5′ minuti per illustrarlo; successivamente ogni deputato del gruppo M5S dovrà prepararsi un intervento di 5′ minuti per dichiarazione di voto complessiva su tutti gli odg presentati da tutti i deputati e votazione dei singoli odg presentati; quindi avranno luogo le dichiarazione di voto finale sul provvedimento ed ogni deputato del gruppo M5S avrà a disposizione un un intervento di 10’ per dichiarazione di voto.

Naturalmente, forse è bene dirlo, in questo modo non si modifica il provvedimento ( in questo caso specifico il DL 69), il quale ha incamerato indirettamente anche il voto di fiducia della maggioranza parlamentare, ma cercheremo almeno di far slittare proprio la discussione del disegno di legge sulle riforme costituzionali, cui il governo vorrebbe dare invece un’accelerazione prima della pausa estiva di agosto.

In questo momento – ore 18.30 di giovedì 25 luglio – stiamo concludendo la votazione dei singoli ordini del giorno.

Andiamo avanti.

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